BENEFICI FISCALI
Numerosi sono i vantaggi fiscali a favore di chi vorrà sostenere la nostra Associazione.Persone fisiche, enti e società soggetti all’IRES.
Dall'imposta lorda delle persone fisiche (IRPEF) si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; la regola si applica anche per enti e società soggette all’IRES, per le quali dall’imposta sul reddito si detrae lo stesso ammontare previsto per le persone fisiche [artt. 15, comma 1, lett. i-ter e 78, comma 1, del TUIR].
N.B.: il versamento di tali erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale, carta di credito o di debito, ovvero con altri strumenI tracciabili, non in contanti.
Partecipazione ai corsi dei ragazzi.
Sono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento all’Associazione, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni [art. 15, comma 1, lett. i-quinquies del TUIR].
La documentazione attestante la spesa riporterà: la denominazione, la sede e il codice fiscale dell’Associazione; la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.); l’attvità sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettatistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
N.B. anche in questo caso, il pagamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale, carta di credito o di debito, ovvero con altri strumenti tracciabili e non in contanti.
La spesa, infatti, deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Vuoi essere nostro sponsor?
La legge favorisce i contratti di sponsorizzazione sottoscritti con associazioni sportive dilettantistiche, riconoscendo la deducibilità di tali spese sostenute da parte delle imprese fino all’importo di 200.000 euro l’anno (art. 90, comma 8, L. 289/2002).